Capo II
Art. 22
Carte d'identità
In vigore dal 28 mag 2011
1. Il capo dell'ufficio consolare rilascia le carte d'identità ai cittadini residenti nella circoscrizione consolare e iscritti all'AIRE. Ne estende, altresì, la validità agli aventi diritto, secondo quanto previsto dalla vigente legislazione nazionale.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-03;71#art-22