Capo II

Art. 22

Carte d'identità

In vigore dal 28 mag 2011
1. Il capo dell'ufficio consolare rilascia le carte d'identità ai cittadini residenti nella circoscrizione consolare e iscritti all'AIRE. Ne estende, altresì, la validità agli aventi diritto, secondo quanto previsto dalla vigente legislazione nazionale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-03;71#art-22

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Art. 22 Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246. — Carte d'identità | Portale Normativo