Titolo IICapo I

Art. 18

Trasmissione di atti di matrimonio e di atti di unione civile

In vigore dal 11 feb 2017
1. L'ufficio consolare trasmette ai Comuni ed agli altri eventuali competenti uffici in Italia gli atti relativi a matrimoni celebrati o a unioni civili costituite dinanzi alle autorità locali e ad esso pervenuti. 2. Sono trasmessi anche gli atti relativi a matrimoni celebrati in forma religiosa quando la legge locale li riconosce agli effetti civili.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-03;71#art-18

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Art. 18 Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246. — Trasmissione di atti di matrimonio e di atti di unione civile | Portale Normativo