Titolo II›Capo I
Art. 18
18 / 85Trasmissione di atti di matrimonio e di atti di unione civile
In vigore dal 11 feb 2017
1. L'ufficio consolare trasmette ai Comuni ed agli altri eventuali competenti uffici in Italia gli atti relativi a matrimoni celebrati o a unioni civili costituite dinanzi alle autorità locali e ad esso pervenuti.
2. Sono trasmessi anche gli atti relativi a matrimoni celebrati in forma religiosa quando la legge locale li riconosce agli effetti civili.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-03;71#art-18