Art. 21 · Passaporti
Capo II

Art. 21

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Passaporti

In vigore dal 6 ago 2011
1. l'ufficio consolare rilascia, rinnova, ritira il passaporto e ne estende la validità. 2. Se emergono dubbi sulla cittadinanza o sull'identità del titolare di un passaporto, o di chi ne ha chiesto il rilascio, ovvero negli altri casi previsti dalla normativa vigente, il capo dell'ufficio consolare, mediante apposito decreto, può circoscrivere a determinati Stati la validità territoriale del passaporto e limitarne la validità temporale per un periodo non superiore a sei mesi, eventualmente prorogabile di altri sei mesi, in attesa dei necessari accertamenti. 3. Venute meno le motivazioni che ne hanno determinato l'adozione, i decreti di cui al comma 2 sono revocati.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-03;71#art-21