Titolo V

Art. 74

Poteri in circostanze eccezionali

In vigore dal 28 mag 2011
1. In circostanze eccezionali il capo dell'ufficio consolare adotta, su istruzione del Ministero degli affari esteri o di iniziativa propria nei casi di emergenza, tutte le misure necessarie per la difesa degli interessi nazionali e per la protezione di quelli dei cittadini.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-03;71#art-74

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo