Art. 74 · Poteri in circostanze eccezionali
Titolo V

Art. 74

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Poteri in circostanze eccezionali

In vigore dal 28 mag 2011
1. In circostanze eccezionali il capo dell'ufficio consolare adotta, su istruzione del Ministero degli affari esteri o di iniziativa propria nei casi di emergenza, tutte le misure necessarie per la difesa degli interessi nazionali e per la protezione di quelli dei cittadini.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-03;71#art-74