Titolo V

Art. 78

Esecuzione diretta delle notificazioni

In vigore dal 28 mag 2011
1. Le notificazioni cui l'ufficio consolare provvede direttamente sono eseguite mediante sistema di comunicazione idoneo alla conferma dell'avvenuto invio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-03;71#art-78

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 78 Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246. — Esecuzione diretta delle notificazioni | Portale Normativo