Art. 78 · Esecuzione diretta delle notificazioni
Titolo V

Art. 78

80 / 85

Esecuzione diretta delle notificazioni

In vigore dal 28 mag 2011
1. Le notificazioni cui l'ufficio consolare provvede direttamente sono eseguite mediante sistema di comunicazione idoneo alla conferma dell'avvenuto invio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-03;71#art-78