Titolo IICapo I

Art. 12 bis

Unione civile

In vigore dal 11 feb 2017
1. Il capo dell'ufficio consolare riceve le dichiarazioni di cui all', commi 2 e 10, della legge 20 maggio 2016, n. 76, rese da cittadini italiani o da un cittadino e un non cittadino. Le dichiarazioni di costituzione di unione civile possono essere rifiutate alle condizioni di cui all', comma 2.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-03;71#art-12-bis

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Art. 12 bis Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246. — Unione civile | Portale Normativo