Titolo V

Art. 71 ter

Rimborso dei costi della tutela consolare prestata a cittadini italiani da altri Stati membri dell'Unione europea

In vigore dal 16 feb 2018
1. Nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni europee, l'ufficio consolare rimborsa i costi della tutela consolare prestata a cittadini italiani da altri Stati membri dell'Unione europea in Paesi nei quali l'Italia non è rappresentata entro un periodo di tempo ragionevole non superiore a 12 mesi. 2. Se un cittadino italiano riceve in un Paese in cui l'Italia non è rappresentata erogazioni analoghe a quelle di cui all', comma 2, la promessa di restituzione allo Stato italiano, redatta in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea secondo i moduli comuni previsti dalle vigenti disposizioni europee, ha efficacia di titolo esecutivo relativamente alle obbligazioni di somme di denaro determinate o determinabili in essa contenute. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può chiedere il rimborso delle erogazioni anche nel caso in cui non sia stata firmata una promessa di restituzione in situazioni di crisi.
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Art. 71 ter Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246. — Rimborso dei costi della tutela consolare prestata a cittadini italiani da altri Stati membri dell'Unione europea | Portale Normativo