Titolo V

Art. 74 bis

Tutela dei cittadini non rappresentati in caso di crisi

In vigore dal 16 feb 2018
1. La pianificazione di emergenza locale tiene conto dei cittadini europei non rappresentati. Fermo restando quanto disposto dagli , secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, l'ufficio consolare si coordina con le ambasciate e i consolati degli Stati membri dell'Unione europea e con la delegazione dell'Unione per garantire che i cittadini europei non rappresentati ricevano piena assistenza in caso di crisi. Le ambasciate o i consolati competenti degli Stati membri sono informati adeguatamente delle misure di preparazione alle crisi e, ove appropriato, vi sono coinvolti. 2. In caso di crisi, l'ufficio consolare coopera strettamente, anche attraverso lo scambio, in tempo utile, di informazioni sulle capacità di evacuazione disponibili, con la delegazione dell'Unione europea e con le rappresentanze diplomatiche e consolari degli altri Stati membri per garantire l'assistenza efficace dei cittadini europei non rappresentati. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può inviare esperti consolari nei casi in cui l'Italia non sia rappresentata e un altro Stato membro richieda il sostegno delle squadre di intervento esistenti a livello dell'Unione. 3. L'ufficio consolare che coordina le operazioni di assistenza o ne abbia assunto la guida, coordina tutte le operazioni di sostegno ai cittadini europei non rappresentati con l'appoggio degli altri Stati membri interessati, della delegazione dell'Unione e della sede del Servizio europeo per l'azione esterna. 4. L'ufficio consolare competente fornisce allo Stato membro o agli Stati membri che coordinano le operazioni di assistenza tutte le informazioni pertinenti sui cittadini italiani non rappresentati. 5. Nel caso di cui al comma 3, l'ufficio consolare, su istruzioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, può chiedere il sostegno di strumenti quali le strutture di risposta alle crisi del Servizio europeo per l'azione esterna e del meccanismo unionale di protezione civile.
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Art. 74 bis Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246. — Tutela dei cittadini non rappresentati in caso di crisi | Portale Normativo