Titolo V

Art. 71

Collaborazione con le autorità locali

In vigore dal 28 mag 2011
1. L'ufficio consolare presta ogni possibile collaborazione alle autorità locali cui è affidata la cura di interessi che concernono cittadini nonché, a condizione di reciprocità, a quelle che curano interessi che concernono loro cittadini in Italia.
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Art. 71 Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246. — Collaborazione con le autorità locali | Portale Normativo