Titolo V
Art. 71
Collaborazione con le autorità locali
In vigore dal 28 mag 2011
1. L'ufficio consolare presta ogni possibile collaborazione alle autorità locali cui è affidata la cura di interessi che concernono cittadini nonché, a condizione di reciprocità, a quelle che curano interessi che concernono loro cittadini in Italia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-03;71#art-71