Art. 71 · Collaborazione con le autorità locali
Titolo V

Art. 71

73 / 85

Collaborazione con le autorità locali

In vigore dal 28 mag 2011
1. L'ufficio consolare presta ogni possibile collaborazione alle autorità locali cui è affidata la cura di interessi che concernono cittadini nonché, a condizione di reciprocità, a quelle che curano interessi che concernono loro cittadini in Italia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-03;71#art-71