Titolo III
Art. 62
64 / 85Registri dell'ufficio consolare
In vigore dal 11 feb 2017
1. Presso gli uffici consolari è tenuto un unico archivio informatico in cui sono registrati e conservati tutti gli atti ivi formati riguardanti la cittadinanza, la nascita, i matrimoni, le unioni civili e la morte. Fino all'entrata in funzione del predetto archivio informatico, continuano ad essere tenuti i seguenti registri:
a) degli atti di nascita;
b) degli atti di matrimonio;
b-bis) degli atti relativi a unioni civili;
c) degli atti di cittadinanza;
d) degli atti di morte.
2. Sono, altresì, tenuti presso gli uffici consolari i seguenti registri:
a) dei passaporti;
b) del protocollo in arrivo e in partenza;
c) delle operazioni in materia di servizio militare.
3. Se l'ufficio consolare rilascia le carte di identità è istituito il relativo registro.
4. Presso gli uffici consolari che esercitano funzioni relative alla navigazione marittima ed aerea, sono tenuti i registri previsti dalla legislazione nazionale in materia.
5. I registri di stato civile e il repertorio degli atti notarili sono tenuti in conformità alle disposizioni generali ed a quelle speciali impartite dal Ministero degli affari esteri, di concerto con quelli dell'interno e della giustizia, tenuto conto delle diverse situazioni locali. In assenza di dette disposizioni o per quanto esse non dispongano è fatto ricorso, per quanto possibile, alle disposizioni legislative e regolamentari stabilite per gli uffici di stato civile in Italia ed a quelle sul notariato.
6. Per quanto concerne gli altri registri, il Ministero degli affari esteri, d'intesa con gli altri Ministeri eventualmente interessati, impartisce le disposizioni generali e quelle speciali, tenuto conto delle diverse situazioni locali, per la loro tenuta, per la loro riunione o suddivisione o per l'istituzione di altri, nonché per la loro eventuale sostituzione con schedari o altri idonei sistemi di repertorio.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-03;71#art-62