Libro QUARTOTitolo VCapo IVSez. IV

Art. 949

Non ammissione nel servizio permanente

In vigore dal 20 feb 2020
1. L'ufficiale diretto da cui dipende il militare, se ritiene che il medesimo non è meritevole di essere ammesso in servizio permanente, inoltra, per via gerarchica, motivata proposta di proscioglimento al Comandante generale, che decide, sentito il parere della commissione di valutazione e avanzamento, integrata da tre appuntati scelti individuati dal presidente della citata commissione tra i membri supplenti del ruolo appuntati e carabinieri con maggiore anzianità assoluta e relativa, se l'interessato è carabiniere in ferma. 1-bis. Se non provvede l'ufficiale diretto, la proposta di cui al comma 1 può essere avanzata anche dagli altri ufficiali della linea gerarchica, fino al comandante di corpo. 2. I militari che non sono ammessi in servizio permanente cessano dalla ferma volontaria e sono collocati in congedo. Il periodo di tempo eventualmente trascorso in servizio oltre la scadenza della ferma volontaria è considerato come servizio prestato in ferma volontaria.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-949

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