Libro QUARTO›Titolo V›Capo IV›Sez. III
Art. 947
Collocamento in congedo
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il sottufficiale che cessa dal servizio al termine della ferma, o prima di tale termine per una delle cause previste dall', eccettuata la perdita del grado, è collocato nella categoria dei sottufficiali di complemento.
2. Nel caso di cessazione dal servizio per infermità, se si tratta di non idoneità permanente al servizio incondizionato, il sottufficiale è collocato in congedo assoluto.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-947