Libro QUARTO›Titolo V›Capo IV›Sez. IV
Art. 948
Ammissione in servizio permanente
In vigore dal 9 ott 2010
1. Al termine della ferma volontaria, i carabinieri che conservano l'idoneità psico-fisica al servizio incondizionato e sono meritevoli per qualità morali e culturali, buona condotta, attitudini e rendimento, di continuare a prestare servizio nell'Arma dei carabinieri, sono ammessi, salvo esplicita rinuncia, in servizio permanente con determinazione del Comandante generale che può delegare tale facoltà ai comandanti di corpo.
2. Possono ottenere altresì l'ammissione al servizio permanente, con le modalità di cui al comma 1, i marescialli che hanno un'anzianità di servizio di almeno quattro anni.
3. La domanda di rinuncia al passaggio in servizio permanente va presentata, almeno sessanta giorni prima della scadenza della ferma volontaria, al comando cui è in forza il militare.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-948