Libro QUARTO›Titolo V›Capo IV›Sez. IV
Art. 950
Prolungamento della ferma
In vigore dal 25 feb 2026
1. Il militare che alla scadenza della ferma volontaria non possa essere ammesso in servizio permanente per temporanea inidoneità psico-fisica al servizio incondizionato congedo obbligatorio per maternità o perché imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare di stato, anche se sospeso dal servizio, può ottenere, a domanda, di continuare a permanere in ferma volontaria. Qualora venga accolta la domanda di prolungamento della ferma del militare imputato in procedimento penale per delitto non colposo, la concessione di tale beneficio non condiziona le valutazioni concernenti la successiva istanza di ammissione in servizio permanente e non preclude la possibilità di disporre il proscioglimento dalla ferma.
1-bis. Il prolungamento della ferma per la durata di un anno è concesso dal Comandante generale o autorità delegata, su motivata proposta dell'ufficiale diretto, inoltrata per via gerarchica, anche nei confronti di un militare che alla scadenza della ferma volontaria non sia pienamente nelle condizioni, per qualità di rendimento in servizio, di essere ammesso direttamente al servizio permanente. Allo scadere di tale prolungamento è applicabile la norma relativa alla non ammissione nel servizio permanente, di cui all'. Se non provvede l'ufficiale diretto, la proposta può essere avanzata anche da altri ufficiali della linea gerarchica, fino al comandante di corpo.
2. La durata complessiva del prolungamento della ferma:
a) per il militare temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, non può essere superiore al periodo massimo previsto per l'aspettativa;
a-bis) per il militare in congedo obbligatorio per maternità, non può superare il periodo concesso ai sensi dell' del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
b) per il militare imputato in procedimento penale ovvero sottoposto a procedimento disciplinare di stato, non può protrarsi oltre la data in cui è definito il procedimento stesso.
3. Il militare che ha riacquistato l'idoneità psico-fisica incondizionata e quello nei cui confronti il procedimento penale o disciplinare di stato si è concluso favorevolmente possono ottenere, a domanda, l'ammissione in servizio permanente con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza della ferma volontaria precedentemente contratta. In caso di conclusione del procedimento penale con sentenza o decreto penale irrevocabili ovvero con provvedimento di archiviazione, la domanda può essere presentata soltanto successivamente alla definizione del procedimento disciplinare, qualora avviato.
3-bis. La concessione del beneficio del prolungamento della ferma nei confronti del militare imputato per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare di stato di cui al comma 1, qualora delegata ai comandanti di corpo, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o altra autorità delegata.
4. La domanda di cui al comma 3 deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del giudizio di idoneità fisica o della notificazione dell'esito del procedimento penale o disciplinare.
5. Il militare che, allo scadere del periodo massimo di cui al comma 2, lettera a), non ha riacquistato l'idoneità fisica incondizionata o che è riconosciuto temporaneamente non idoneo, è collocato in congedo con decorrenza dal giorno successivo a quello della data di comunicazione del relativo giudizio.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-950