Libro QUARTO›Titolo V›Capo IV›Sez. IV
Art. 952
Collocamento in congedo
In vigore dal 7 lug 2017
1. L'appartenente al ruolo degli appuntati e carabinieri che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o dal prolungamento della stessa, o prima di tale termine per una delle cause previste dall', eccettuata la perdita del grado, è collocato in congedo illimitato.
2. Nel caso di cessazione dal servizio per infermità, se si tratta di non idoneità permanente al servizio incondizionato, il militare è collocato in congedo assoluto.
3. I provvedimenti di cessazione dal servizio, relativi al personale appartenente ai ruoli degli ispettori e degli appuntati e carabinieri, sono adottati con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
3-bis. Il personale in ferma volontaria appartenente ai ruoli degli ispettori e degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, che ha conseguito la nomina a carabiniere di cui agli , transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo modalità e procedure di cui all'. Nei riguardi del personale transitato trova applicazione il regime pensionistico e previdenziale dell'amministrazione di destinazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-952