Libro QUARTO›Titolo V›Capo IV›Sez. V
Art. 954
Rafferme dei volontari
In vigore dal 28 ago 2022
1. I volontari in ferma prefissata iniziale possono essere ammessi, a domanda, a un successivo periodo di rafferma della durata di un anno.
2. La rafferma di cui al comma 1 può essere prolungata, con il consenso degli interessati, per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter concorsuale di coloro che hanno presentato domanda per il reclutamento come volontari in ferma prefissata triennale.
3. I criteri e le modalità di ammissione alla rafferma sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-954