Libro QUARTO›Titolo V›Capo IV›Sez. IV
Art. 951
Cause di cessazione dalla ferma
In vigore dal 9 ott 2010
1. L'appartenente al ruolo appuntati e carabinieri cessa dalla ferma volontaria o dal prolungamento della stessa, anche prima del termine stabilito, oltre che per le cause previste per il personale in servizio permanente, per motivi disciplinari e per superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza.
2. Per il personale del ruolo ispettori in ferma valgono le norme sulla cessazione dalla ferma previste per i sottufficiali, di cui alla precedente sezione III.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010, n. 229 durante il periodo di "vacatio legis".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-951