Libro QUARTO›Titolo V›Capo IV›Sez. V
Art. 957
Casi di proscioglimento dalla ferma o dalla rafferma
In vigore dal 28 ago 2022
1. Il proscioglimento dalla ferma è disposto, oltre che per le cause previste per il personale in servizio permanente di cui all', comma 1, lettere i), l) ed m), nei seguenti casi:
a) domanda presentata dall'interessato;
b) assunzione in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
c) esito positivo degli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
d) superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza;
e) motivi disciplinari, ai sensi dell', comma 1, lettera c);
e-bis) rinuncia ovvero mancato superamento dei corsi basici di formazione previsti per la ferma prefissata iniziale, salvi i casi di infermità dipendente da causa di servizio;
f) perdita dell'idoneità fisio-psico-attitudinale, richiesta per il reclutamento quale volontario in ferma prefissata, salvo quanto previsto dall', accertata con riferimento alle direttive tecniche sanitarie approvate con decreto del Ministro della difesa;
g) scarso rendimento di cui all'.
2. Il proscioglimento per esito positivo degli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico, è disposto sulla base della documentazione attestante gli accertamenti diagnostici effettuati.
3. Il provvedimento di proscioglimento dalla ferma è adottato dalla Direzione generale per il personale militare e determina la cessazione del rapporto di servizio.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-957