Libro QUARTO›Titolo V›Capo IV›Sez. II
Art. 944
Cessazione a domanda per ufficiali piloti e navigatori di complemento
In vigore dal 7 lug 2017
1. Gli ufficiali piloti e navigatori di complemento dell'Esercito italiano e della Marina militare che hanno conseguito il brevetto di pilota di aeroplano o attitudine a espletare mansioni di navigatore o di pilota di elicottero e che, successivamente, sono esonerati dal pilotaggio o dichiarati non idonei al volo per motivi psico-fisici, possono chiedere di essere prosciolti dalla ferma di anni dodici.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-944