Libro QUARTOTitolo VCapo IVSez. II

Art. 941

Cessazione a domanda per ufficiali in ferma prefissata

In vigore dal 9 ott 2010
1. In deroga a quanto disposto dall', l'amministrazione può rinviare il collocamento in congedo, sino a un massimo di 6 mesi, degli ufficiali in ferma prefissata che hanno presentato apposita domanda a decorrere dal diciottesimo mese di servizio, esclusivamente per una delle seguenti cause: a) per speciali esigenze di impiego; b) per la partecipazione a operazioni condotte fuori dal territorio nazionale; c) per concorso con le Forze di polizia al controllo del territorio nazionale; d) per impiego a bordo di unità navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-941

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