Libro QUARTO›Titolo V›Capo IV›Sez. II
Art. 941
Cessazione a domanda per ufficiali in ferma prefissata
In vigore dal 9 ott 2010
1. In deroga a quanto disposto dall', l'amministrazione può rinviare il collocamento in congedo, sino a un massimo di 6 mesi, degli ufficiali in ferma prefissata che hanno presentato apposita domanda a decorrere dal diciottesimo mese di servizio, esclusivamente per una delle seguenti cause:
a) per speciali esigenze di impiego;
b) per la partecipazione a operazioni condotte fuori dal territorio nazionale;
c) per concorso con le Forze di polizia al controllo del territorio nazionale;
d) per impiego a bordo di unità navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-941