Libro QUARTOTitolo VCapo IVSez. II

Art. 939

Ufficiali in ferma prefissata

In vigore dal 28 dic 2023
1. Ciascuna Forza armata e il Corpo della Guardia di finanza possono arruolare ufficiali in ferma prefissata con durata della ferma di due anni e sei mesi, incluso il periodo di formazione, da reclutare tra coloro che hanno superato con esito favorevole gli appositi corsi formativi. 1-bis. L'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare, al fine di sopperire alla carenza di professionalità da impiegare per la difesa delle infrastrutture spaziali e dello spazio cibernetico, possono altresì arruolare ufficiali in ferma prefissata con durata della ferma di quattro anni, incluso il periodo di formazione, da reclutare tra coloro che sono in possesso delle lauree magistrali indicate nel bando di concorso e che hanno superato con esito favorevole gli appositi corsi formativi, nell'ambito del numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media stabilito annualmente dalla legge di bilancio. 2. Agli ufficiali in ferma prefissata si applicano le norme di stato giuridico, in quanto compatibili, previste per gli ufficiali di complemento.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 23 novembre 2023, n. 185 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le modificazioni apportate dalle disposizioni del presente decreto al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2024".

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-939

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