Libro QUARTO›Titolo V›Capo III›Sez. V
Art. 934
Cessazione d'autorità
In vigore dal 9 ott 2010
1. L'ufficiale può essere collocato, d'autorità, in ausiliaria o nella riserva.
2. L'adozione del provvedimento di cui al comma 1 è subordinata:
a) alla deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della difesa, se si tratta di generale di corpo d'armata o ufficiale di grado corrispondente. La proposta è formulata previo parere di una commissione militare, nominata di volta in volta dal Ministro e dal Capo di stato maggiore della difesa e il relativo provvedimento finale è adottato con decreto del Presidente della Repubblica;
b) alla determinazione del Ministro previo parere delle commissioni o autorità competenti a esprimere giudizi sull'avanzamento, se si tratta di ufficiale di altro grado.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-934