Libro QUARTO›Titolo V›Capo III›Sez. V
Art. 929
Infermità
In vigore dal 26 feb 2014
1. Il militare, che deve assicurare in costanza di servizio i requisiti di idoneità specifici previsti dal capo II del titolo II del libro IV del regolamento, e accertati secondo le apposite metodologie ivi previste, cessa dal servizio permanente ed è collocato, a seconda dell'idoneità, in congedo, nella riserva o in congedo assoluto, quando:
a) è divenuto permanentemente inidoneo al servizio incondizionato;
b) non ha riacquistato l'idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa per infermità temporanea;
c) è giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che, nel quinquennio, ha fruito del periodo massimo di aspettativa e gli sono state concesse le licenze spettantegli.
2. Il provvedimento adottato in applicazione del comma 1 decorre, a seconda dei casi, dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa o dalla data dell'accertamento sanitario definitivo o dalla data di rinuncia al transito nell'impiego civile, di cui all', comma 1, lettera m-bis).
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-929