Libro QUARTO›Titolo V›Capo III›Sez. V
Art. 928
Speciali limiti dì età per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri
In vigore dal 7 lug 2017
1. I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente, oltre il 60° anno di età, per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, in relazione al grado rivestito e al ruolo di appartenenza, sono i seguenti:
a) generale di corpo d'armata: 65 anni;
b) generale di divisione: 65 anni;
c) generale di brigata: 63 anni;
d) colonnello del ruolo forestale e del ruolo tecnico: 61 anni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-928