Libro QUARTO›Titolo V›Capo III›Sez. V
Art. 924
Raggiungimento dei limiti d'età
In vigore dal 9 ott 2010
1. I militari cessano dal servizio permanente al raggiungimento del 60° anno di età, salvo quanto disposto dagli articoli seguenti.
2. Il militare che ha raggiunto i limiti d'età indicati dal presente codice, in relazione al ruolo di appartenenza e al grado rivestito, cessa dal servizio permanente ed è collocato in congedo.
3. Il militare può essere collocato in congedo nella riserva o, nei casi previsti, in ausiliaria, oppure, se non conserva l'idoneità al servizio militare incondizionato, in congedo assoluto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-924