Libro QUARTO›Titolo V›Capo III›Sez. IV
Art. 919
Durata massima della sospensione precauzionale facoltativa
In vigore dal 26 feb 2014
1. La sospensione precauzionale non può avere una durata superiore ad anni cinque. Decorso tale termine la sospensione precauzionale è revocata di diritto.
2. Il termine di durata massima è riferito al singolo procedimento penale o disciplinare per il quale è stata adottata la sospensione precauzionale.
3. Scaduto il quinquennio di cui al comma 1, se è ancora pendente procedimento penale per fatti di eccezionale gravità, l'amministrazione, valutato specificamente ogni aspetto oggettivo e soggettivo della condotta del militare, previa contestazione degli addebiti:
a) sospende l'imputato... o dall'impiego ai sensi dell';
b) sospende il procedimento disciplinare ai sensi dell'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-919