Libro QUARTO›Titolo V›Capo III›Sez. IV
Art. 917
Sospensione precauzionale facoltativa connessa a procedimento disciplinare
In vigore dal 9 ott 2010
1. La sospensione precauzionale può essere disposta durante lo svolgimento del procedimento disciplinare di stato instaurato per fatti di notevole gravità da cui possa derivare la perdita del grado.
2. La sospensione precauzionale di cui al comma 1 può essere disposta in vista dell'esercizio dell'azione disciplinare, ma la stessa è revocata a tutti gli effetti se la contestazione degli addebiti non ha luogo entro sessanta giorni dalla data in cui è stato comunicato il provvedimento di sospensione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-917