Libro QUARTOTitolo VCapo IIISez. III

Art. 912

Durata dell'aspettativa.

In vigore dal 27 mar 2012
1. I periodi di aspettativa per infermità e per motivi privati non possono superare cumulativamente la durata di due anni in un quinquennio, anche in caso di trasferimento dall'una all'altra aspettativa.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-912

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