Libro QUARTO›Titolo V›Capo III›Sez. III
Art. 912
Durata dell'aspettativa.
In vigore dal 27 mar 2012
1. I periodi di aspettativa per infermità e per motivi privati non possono superare cumulativamente la durata di due anni in un quinquennio, anche in caso di trasferimento dall'una all'altra aspettativa.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-912