Libro QUARTOTitolo VCapo IIISez. III

Art. 909

Norme comuni alla riduzione dei quadri

In vigore dal 23 giu 2023
1. Il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri avviene secondo il seguente ordine: a) ufficiali in possesso di un'anzianità contributiva pari o superiore a quaranta anni che ne fanno richiesta; b) ufficiali che si trovano a non più di cinque anni dai limiti d'età del grado rivestito che ne fanno richiesta; c) ufficiali promossi nella posizione di «a disposizione»; d) ufficiali in servizio permanente effettivo. 2. Sono esclusi dal provvedimento di collocamento in aspettativa: a) il Capo di stato maggiore della difesa; b) i Capi di stato maggiore di Forza armata; b-bis) il Comandante del Comando operativo di vertice interforze; c) il Segretario generale del Ministero della difesa e il Direttore nazionale degli armamenti; d) il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; e) il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza; f) gli ufficiali di grado pari a quello degli ufficiali di cui al presente comma, che ricoprono incarichi di livello non inferiore a Capo di stato maggiore di Forza armata in comandi o enti internazionali. 3. Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri permangono in tale posizione fino al raggiungimento del limite di età. 4. Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione dei quadri possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda. 5. Gli ufficiali nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri sono a disposizione del Governo per essere all'occorrenza impiegati per esigenze del Ministero della difesa o di altri Ministeri. A essi si applicano le norme di cui agli . 6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, il Ministro della difesa, in relazione a motivate esigenze di servizio delle Forze armate, ha facoltà di richiamare a domanda gli ufficiali in servizio permanente collocati in aspettativa per riduzione di quadri. 7. Il comma 6 non si applica nei confronti degli ufficiali che, all'atto del collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri, rivestono il grado apicale dei ruoli normali. 8. Gli ufficiali transitati nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri direttamente dal servizio permanente effettivo, in caso di richiamo in servizio, non sono più valutati per l'avanzamento. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 26 APRILE 2016, N. 91. 9. Il personale collocato in aspettativa per riduzione dei quadri può chiedere il trasferimento anticipato dall'ultima sede di servizio al domicilio eletto. Il trasferimento è ammesso una sola volta, indipendentemente dai richiami in servizio, e non può più essere richiesto all'atto del definitivo collocamento in congedo. Si applica l' della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e il termine di cui al comma 1, secondo periodo, del medesimo articolo decorre dalla data del definitivo collocamento in congedo. Nessun beneficio è riconosciuto al personale per il raggiungimento della sede di servizio a seguito di successivi richiami.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-909

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