Libro QUARTO›Titolo V›Capo III›Sez. III
Art. 906
Riduzione dei quadri per eccedenze in più ruoli
In vigore dal 28 mag 2026
1. Se il conferimento delle promozioni annuali determina, nel grado di colonnello o di generale di un determinato ruolo, eccedenze rispetto agli organici previsti dal presente codice, salvo quanto disposto dall', il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri è effettuato se la predetta eccedenza non può essere assorbita nelle dotazioni complessive di tale grado fissate per ogni Forza armata e per il Corpo unico della Sanità militare dal presente codice. Se si determinano eccedenze in più ruoli di una Forza armata e nei ruoli del Corpo unico della Sanità militare non totalmente riassorbibili, è collocato in aspettativa per riduzione di quadri l'ufficiale dei predetti ruoli anagraficamente più anziano e, a parità di età, l'ufficiale meno anziano nel grado.
2. Il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri di cui al comma 1 è disposto al 31 dicembre dell'anno di riferimento.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74, ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-906