Libro QUARTO›Titolo V›Capo III›Sez. III
Art. 903
Elezioni in cariche politiche
In vigore dal 9 ott 2010
1. I militari eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli regionali sono collocati d'ufficio in aspettativa senza assegni per la durata del mandato.
2. Essi possono optare per la conservazione, in luogo dell'indennità parlamentare e dell'analoga indennità corrisposta ai consiglieri regionali, del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima.
3. Il periodo di aspettativa in questione è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
4. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli eletti. Della stessa le Camere e i Consigli regionali danno comunicazione alle amministrazioni di appartenenza per i conseguenti provvedimenti.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-903