Libro QUARTOTitolo VCapo IIISez. III

Art. 902

Stato di prigionia o di disperso

In vigore dal 9 ott 2010
1. L'aspettativa di cui all', comma 2, lettera a) è disposta di diritto. 2. L'aspettativa in questione decorre dal momento della cattura o della dispersione e cessa normalmente con il venir meno della causa che l'ha determinata. 3. Al militare in aspettativa ai sensi del comma 1: a) compete l'intero trattamento economico goduto dal pari grado in attività di servizio; b) è computato per intero agli effetti della pensione il tempo trascorso in aspettativa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-902

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo