Libro QUARTO›Titolo V›Capo III›Sez. III
Art. 902
945 / 2493Stato di prigionia o di disperso
In vigore dal 9 ott 2010
1. L'aspettativa di cui all', comma 2, lettera a) è disposta di diritto.
2. L'aspettativa in questione decorre dal momento della cattura o della dispersione e cessa normalmente con il venir meno della causa che l'ha determinata.
3. Al militare in aspettativa ai sensi del comma 1:
a) compete l'intero trattamento economico goduto dal pari grado in attività di servizio;
b) è computato per intero agli effetti della pensione il tempo trascorso in aspettativa.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-902