Libro QUARTO›Titolo V›Capo II›Sez. II
Art. 884
Aspettativa
In vigore dal 14 mag 2025
1. L'aspettativa è la posizione di stato del militare temporaneamente esonerato dal servizio per una delle cause previste dal presente codice.
2. L'aspettativa può conseguire a:
a) stato di prigionia o di disperso, ai sensi dell';
b) infermità temporanee;
c) motivi privati;
d) riduzione dei quadri;
e) elezione in cariche politiche e amministrative;
f) prestazione di servizio all'estero del coniuge, dipendente - civile o militare - dello Stato;
g) ammissione a un dottorato di ricerca;
h) applicazione delle disposizioni di cui alla sezione III del capo IV del titolo III del presente libro;
i) applicazione dell', comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, nonché del decreto interministeriale di cui all'.
i-bis) applicazione dell' della legge 4 novembre 2010, n. 183;
i-ter) aspettativa sindacale non retribuita.
3. L'aspettativa per riduzione dei quadri riguarda esclusivamente gli ufficiali.
Note all'articolo
- Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 22 febbraio 2011, n. 9, ha disposto (con l'art. 5, comma 1-bis) che "L'aspettativa di cui all'articolo 884, comma 2, lettera a), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' riconosciuta anche per eventi antecedenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo n. 66 del 2010, verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 1982".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-884