Libro QUARTOTitolo VCapo IISez. III

Art. 886

Ausiliaria

In vigore dal 9 ott 2010
1. La categoria dell'ausiliaria comprende il personale militare che, essendovi transitato nei casi previsti, ha manifestato all'atto del collocamento nella predetta posizione la propria disponibilità a prestare servizio nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza o altra amministrazione. 2. Il transito nella posizione di ausiliaria e i relativi obblighi sono stabiliti nel capo VII, sezione III del presente titolo.
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