Libro QUARTO›Titolo V›Capo II›Sez. II
Art. 883
Servizio permanente a disposizione
In vigore dal 9 ott 2010
1. La posizione di "a disposizione" è quella del tenente colonnello e del colonnello e gradi corrispondenti idoneo al servizio incondizionato che continua a essere provvisto di rapporto di impiego.
2. L'ufficiale in servizio permanente a disposizione può essere impiegato negli incarichi previsti per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, se occorre sopperire a deficienze organiche di ufficiali pari grado di tale posizione di stato.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-883