Libro QUARTO›Titolo V›Capo II›Sez. III
Art. 887
Riserva
In vigore dal 9 ott 2010
1. La categoria della riserva è composta dai militari che cessano dal servizio permanente o che vi transitano dalla categoria dell'ausiliaria.
2. I militari della riserva hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra o di grave crisi internazionale.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010, n. 229 durante il periodo di "vacatio legis".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-887