Libro QUARTO›Titolo V›Capo II›Sez. III
Art. 890
Riserva di complemento
In vigore dal 9 ott 2010
1. La categoria della riserva di complemento comprende gli ufficiali di complemento o gli ufficiali in servizio permanente che hanno cessato di appartenere alle rispettive categorie.
2. Il presente codice disciplina i casi e le modalità che determinano il transito nella categoria della riserva di complemento.
3. L'ufficiale nella riserva di complemento ha obblighi di servizio solo in tempo di guerra o di gravi crisi internazionali.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-890