Libro QUARTOTitolo VCapo IIISez. I

Art. 894

Incompatibilità professionali

In vigore dal 20 feb 2020
1. La professione di militare è incompatibile con l'esercizio di ogni altra professione, salvo i casi previsti da disposizioni speciali. 2. È altresì incompatibile l'esercizio di un mestiere, di un'industria o di un commercio, la carica di amministratore, consigliere, sindaco o altra consimile, retribuita o non, in società costituite a fine di lucro. 2-bis. A decorrere dall'anno 2020 l'Amministrazione della difesa provvede al rimborso delle spese sostenute dal personale militare appartenente alle Armi del genio e delle trasmissioni dell'Esercito italiano, ai Corpi degli ingegneri dell'Esercito italiano, del genio della Marina militare e del genio aeronautico dell'Aeronautica militare per l'iscrizione al relativo albo professionale, quando tale iscrizione risulta obbligatoria per lo svolgimento della specifica attività di servizio a beneficio esclusivo della Forza armata d'appartenenza.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-894

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo