Libro QUARTO›Titolo V›Capo III›Sez. I
Art. 895
Attività extraprofessionali sempre consentite
In vigore dal 9 feb 2013
1. Sono sempre consentite le attività, che diano o meno luogo a compensi, connesse con:
a) la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) l'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
c) la partecipazione a convegni e seminari;
d) le prestazioni nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, ai sensi dell', comma 23, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
e) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
f) la formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.
2. Le predette attività devono comunque essere svolte al di fuori dell'orario di servizio e non condizionare l'adempimento dei doveri connessi con lo stato di militare.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-895