Libro QUARTOTitolo VCapo IIISez. I

Art. 895

Attività extraprofessionali sempre consentite

In vigore dal 9 feb 2013
1. Sono sempre consentite le attività, che diano o meno luogo a compensi, connesse con: a) la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; b) l'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; c) la partecipazione a convegni e seminari; d) le prestazioni nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, ai sensi dell', comma 23, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; e) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; f) la formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione. 2. Le predette attività devono comunque essere svolte al di fuori dell'orario di servizio e non condizionare l'adempimento dei doveri connessi con lo stato di militare.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-895

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