Libro PRIMOTitolo IVCapo ISez. I

Art. 90

Funzioni di polizia militare

In vigore dal 9 ott 2010
1. La polizia militare è costituita dal complesso delle attività volte a garantire le condizioni generali di ordine e sicurezza delle Forze Armate sul territorio nazionale e all'estero. A tale scopo gli organi di polizia militare vigilano sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni dell'autorità militare attinenti all'attività da loro svolta. Gli organi di polizia militare esercitano, inoltre, un'azione di contrasto, di natura tecnico-militare, delle attività dirette a ledere il regolare svolgimento dei compiti delle Forze armate. 2. Le funzioni di polizia militare, svolte in via esclusiva dall'Arma dei carabinieri per l'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare, fermo restando quanto previsto dall', comma 1, lettera a), sono disciplinate con decreto del Ministro della difesa e sono esercitate sulla base delle disposizioni impartite dal Capo di stato maggiore della difesa, nonché nel rispetto delle competenze dei Comandanti responsabili.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-90

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