Libro PRIMOTitolo IVCapo ISez. I

Art. 92

Compiti ulteriori delle Forze armate

In vigore dal 18 mag 2022
1. Le Forze armate, oltre ai compiti istituzionali propri e fermo restando l'intervento prestato anche ai sensi dell' della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in occasione di calamità naturali di cui alla predetta legge e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza, forniscono a richiesta e compatibilmente con le capacità tecniche del personale e dei mezzi in dotazione, il proprio contributo nei campi della pubblica utilità e della tutela ambientale. 2. Il contributo di cui al comma 1 è fornito per le seguenti attività: a) consulenza ad amministrazioni ed enti in tema di pianificazione e intervento delle Forze armate in situazioni di emergenza nazionale; b) contributo di personale e mezzi alle amministrazioni istituzionalmente preposte alla salvaguardia della vita umana in terra e in mare; c) ripristino della viabilità principale e secondaria; d) pianificazione, svolgimento di corsi e di attività addestrative in tema di cooperazione civile-militare; e) trasporti con mezzi militari; f) campagna antincendi boschivi e interventi antincendi anche al di fuori di detta campagna, e anche attraverso la disponibilità, in dipendenza delle proprie esigenze, di risorse, mezzi e personale delle Forze armate, in caso di riconosciuta e urgente necessità, su richiesta delle regioni interessate, giusta quanto previsto dall', comma 3, lettera c), legge 21 novembre 2000, n. 353, in materia di incendi boschivi; g) emissioni di dati meteorologici; h) emissioni bollettini periodici relativi a rischio - valanghe; i) rilevamento nucleare, biologico e chimico ed effettuazione dei relativi interventi di bonifica; l) svolgimento di operazioni a contrasto dell'inquinamento marino da idrocarburi e da altri agenti; m) rilevamento idrooceanografico e aereofotogrammetrico di zone di interesse e produzione del relativo supporto cartografico, nonché scambio di informazioni, elaborati e dati di natura geotopografica e geodetica; n) intervento in emergenze idriche nelle isole minori delle regioni a statuto ordinario; o) interventi in camera iperbarica per barotraumatizzati e ossigenoterapia; p) interventi sull'ambiente marino a tutela della fauna, della flora e del monitoraggio delle acque, attività di ricerca ambientale marina e scambio di informazioni e dati in materia di climatologia; q) demolizione di opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi, secondo quanto previsto dagli del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. 3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Dipartimento nazionale della protezione civile, sentiti i Ministri interessati, sono determinate le modalità per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1. 4. Le Forze armate, nell'ambito delle proprie attribuzioni, svolgono i compiti ulteriori previsti dalla legge e, in particolare, quelli di cui all' del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e dall' della legge 3 agosto 2007, n. 124, nonché quelli di cui all', comma 5, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 ha disposto (con l'art. 47, comma 1, lettera h)) che "Tutti i riferimenti alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ai relativi articoli, contenuti in altre disposizioni, si intendono riferiti al presente decreto e ai corrispondenti articoli. In particolare: [...] h) l'articolo 11 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 92, comma 1, e nell'articolo 137, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, deve intendersi riferito all'articolo 13 del presente decreto".

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-92

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