Libro PRIMOTitolo IVCapo ISez. I

Art. 87

Definizione

In vigore dal 9 ott 2010
1. Le Forze armate sono al servizio della Repubblica. 2. L'ordinamento e l'attività delle Forze armate, conformi agli della Costituzione, sono disciplinati dal codice e dal regolamento. 3. Le Forze armate sono organizzate su base obbligatoria e su base professionale, secondo quanto previsto dal presente codice.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-87

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