Libro PRIMO›Titolo IV›Capo I›Sez. I
Art. 87
Definizione
In vigore dal 9 ott 2010
1. Le Forze armate sono al servizio della Repubblica.
2. L'ordinamento e l'attività delle Forze armate, conformi agli della Costituzione, sono disciplinati dal codice e dal regolamento.
3. Le Forze armate sono organizzate su base obbligatoria e su base professionale, secondo quanto previsto dal presente codice.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-87