Libro PRIMO›Titolo IV›Capo I›Sez. I
Art. 91
Funzioni di polizia giudiziaria militare
In vigore dal 9 ott 2010
1. Le Forze armate esercitano le funzioni di polizia giudiziaria militare secondo le disposizioni dettate dai codici penali militari di pace e di guerra e dal presente codice.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-91