Art. 91 · Funzioni di polizia giudiziaria militare
Libro PRIMO›Titolo IV›Capo I›Sez. I

Art. 91

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Funzioni di polizia giudiziaria militare

In vigore dal 9 ott 2010
1. Le Forze armate esercitano le funzioni di polizia giudiziaria militare secondo le disposizioni dettate dai codici penali militari di pace e di guerra e dal presente codice.
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