Libro PRIMOTitolo IVCapo ISez. I

Art. 95

Bande musicali

In vigore dal 15 giu 2016
1. Le bande musicali delle Forze armate sono complessi organici destinati a partecipare alle celebrazioni più importanti della vita delle rispettive istituzioni e a rappresentare le Forze armate di appartenenza, in occasione di manifestazioni pubbliche, organizzate anche a livello internazionale. 2. Su richiesta di enti o comitati, può essere autorizzata la partecipazione della banda a manifestazioni indette in occasione di particolari solennità, nonché ad attività concertistiche per la diffusione della cultura musicale, anche in collegamento con associazioni culturali e con enti pubblici o privati, nazionali e stranieri. 3. Le bande musicali sono poste alle dipendenze amministrative e disciplinari: a) del Comando militare della Capitale, quella dell'Esercito italiano; b) del Comando marittimo Capitale, quella della Marina militare; c) del Comando dell'Aeronautica militare di Roma, quella dell'Aeronautica militare; d) del Comando della Legione allievi carabinieri di Roma, quella dell'Arma dei carabinieri 4 L'impiego delle bande è disposto rispettivamente da: a) lo Stato maggiore dell'Esercito italiano; b) lo Stato maggiore della Marina militare; c) lo Stato maggiore dell'Aeronautica militare; d) il Comando generale dell'Arma dei carabinieri. 5. Fermi i compiti di istituto e le funzioni di rappresentanza militare di Forza armata e compatibilmente con essi, le bande musicali svolgono attività artistica e culturale in tutto il territorio nazionale secondo una opportuna programmazione annuale dei concerti coordinata dallo Stato maggiore della difesa, in relazione anche alle richieste degli enti locali. 6. L'organizzazione strumentale e le modalità d'impiego delle bande musicali militari sono disciplinate nel regolamento.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-95

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