Libro PRIMO›Titolo IV›Capo I›Sez. I
Art. 95
Bande musicali
In vigore dal 15 giu 2016
1. Le bande musicali delle Forze armate sono complessi organici destinati a partecipare alle celebrazioni più importanti della vita delle rispettive istituzioni e a rappresentare le Forze armate di appartenenza, in occasione di manifestazioni pubbliche, organizzate anche a livello internazionale.
2. Su richiesta di enti o comitati, può essere autorizzata la partecipazione della banda a manifestazioni indette in occasione di particolari solennità, nonché ad attività concertistiche per la diffusione della cultura musicale, anche in collegamento con associazioni culturali e con enti pubblici o privati, nazionali e stranieri.
3. Le bande musicali sono poste alle dipendenze amministrative e disciplinari:
a) del Comando militare della Capitale, quella dell'Esercito italiano;
b) del Comando marittimo Capitale, quella della Marina militare;
c) del Comando dell'Aeronautica militare di Roma, quella dell'Aeronautica militare;
d) del Comando della Legione allievi carabinieri di Roma, quella dell'Arma dei carabinieri
4 L'impiego delle bande è disposto rispettivamente da:
a) lo Stato maggiore dell'Esercito italiano;
b) lo Stato maggiore della Marina militare;
c) lo Stato maggiore dell'Aeronautica militare;
d) il Comando generale dell'Arma dei carabinieri.
5. Fermi i compiti di istituto e le funzioni di rappresentanza militare di Forza armata e compatibilmente con essi, le bande musicali svolgono attività artistica e culturale in tutto il territorio nazionale secondo una opportuna programmazione annuale dei concerti coordinata dallo Stato maggiore della difesa, in relazione anche alle richieste degli enti locali.
6. L'organizzazione strumentale e le modalità d'impiego delle bande musicali militari sono disciplinate nel regolamento.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-95